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ECOBONUS 2020

ECOBONUS 110

 

Tra le misure contenute nel D.L. Rilancio, c’è anche l’Ecobonus al 110%, la maxi-agevolazione fiscale prevista per chi esegue interventi di efficientamento energetico del proprio immobile, che consentano un miglioramento di almeno due livelli della classe energetica dell’edificio. La misura sarà in vigore dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e prevede la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori. Possono beneficiarne solo le persone fisiche e solo per le abitazioni in condominio o per quelle indipendenti che siano adibite a prima casa.

Ecobonus: pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

Come spiegato nell’articolo 128 del testo, l’agevolazione potrà essere utilizzata anche per l’installazione di pannelli fotovoltaici, che utilizzano la luce del sole per produrre energia. Oltre ad essere una fonte di energia “verde” e rinnovabile, uno dei vantaggi è il significativo risparmio in bolletta per le famiglie.

Uno dei casi in cui l’Ecobonus viene concesso, infatti, è la realizzazione di interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Inclusi nella disposizione sono gli impianti ibridi o geotermici, anche, appunto, abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione prevista per questo genere di interventi è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Viene inoltre riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

I lavori possono essere poi effettuati anche sugli edifici unifamiliari, con una detrazione su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, riconosciuta anche per quelle relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per quanto riguarda, in particolare, l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici, il tetto massimo di detraibilità è 48.000 euro e “comunque nel limite di spesa di euro 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico”, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il decreto prevede inoltre l’obbligo di cessione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia autoprodotta e non consumata.

L’Ecobonus, però, non copre soltanto i costi di interventi di efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici. Un’altra opportunità contemplata dalla maxi agevolazione è l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

Le condizioni di accesso al superbonus

Per accedere al superbonus del 110%, gli interventi descritti dovranno anche rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, che dovranno essere adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Nel loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Decreto Rilancio 2020 ed Sisma Bonus al 110%: a quali condizioni

Il decreto Rilancio 2020 prevede il superbonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico (c.d. Sisma Bonus) previsti dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La norma prevede anche la cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, in questo caso però la detrazione è ridotta al 90%. Si ricorda, infine, che il superbonus al 110% non spetta agli edifici ubicati in zona sismica 4.

 

Decreto Rilancio 2020 e Fotovoltaico: per quali interventi

Nel caso di interventi che accedano all'ecobonus o al sisma bonus potenziati, il superbonus al 110% è previsto anche per le spese sostenute dall1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

  • per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
    tetto massimo: ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; in caso di interventi: di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

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